Il licenziamento illegittimo non è idoneo ad estinguere il rapporto al momento in cui è stato intimato, determinando unicamente una sospensione della prestazione dedotta nel sinallagma, a causa del rifiuto del datore di ricevere la stessa, e non esclude che il datore di lavoro possa rinnovare il licenziamento, in base ai medesimi o a diversi motivi del precedente. Né consegue che, nel caso in cui, dopo un primo, ne sia intervenuto un altro, quest'ultimo produrrà i suoi effetti solo qualora il precedente recesso venga dichiarato illegittimo. Nel caso di specie gli ex dipendenti sostengono che anche il secondo licenziamento
era da considerarsi invalido poiché intimato quando, per effetto del primo, il rapporto di lavoro era venuto meno. La Cassazione (sentenza 19770/2009), richiamando un orientamento già espresso in precedenza con la sentenza n. 6055/2008, rileva che il licenziamento illegittimo intimato a lavoratori ai quali sia applicabile la cd tutela reale, determina solo un interruzione di fatto del rapporto di lavoro, ma non incide sulla sua continuità. Ciò è, altresì, confermato dal fatto che il recesso illegittimo non determina la cessazione della copertura retributiva e previdenziale nei confronti del lavoratore reintegrato, la continuità e la permanenza del rapporto, giustifica l'irrogazione di un secondo licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, fondato su fatti diversi da quelli posti a base del precedente provvedimento di recesso, che produrrà i suoi effetti solo qualora il primo venga dichiarato illegittimo.

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