con circolare 29.10.2009, n. 6466, il Ministero dell'Interno ha chiarito che l'onere a carico del datore di lavoro di perfezionare il rapporto di lavoro irregolare denunciato si completa solo con la sottoscrizione della firma del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico e con la comunicazione di assunzione all'Inps. Solo così il datore sarà definitivamente al riparo dall'applicazione delle sanzioni penali e amministrative commesse in conseguenza dell'impiegon di una colf o di una badante clandestina. Al datore è consentito in ogni momento di recapitare allo Sportello Unico per L'Immigrazione
, la comunicazione di rinuncia alla procedura di emersione, esponendosi così alle sanzioni suddette. Egli è tenuto, comunque, a presentarsi allo sportello per la formalizzazione della rinuncia. L'unica ipotesi che scongiura l'applicazione delle sanzioni, è la rinuncia dovuta a causa di forza maggiore sopravvenuta, ovvero il decesso della persona da assistere. In questa ipotesi, al momento della convocazione dello Sportello Unico, sarà consentito il subentro di un componente del nucleo familiare del defunto anche eventualmente modificando il rapporto di lavoro. Se il subentro del familiare non risulta possibile, al domestico clandestino viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

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