La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 40589/2009) ha stabilito che l'evasione fiscale non annulla di per se' il diritto ad ottenere il gratuito patrocinio a spese dello Stato. I Giudici del Palazzaccio hanno evidenziato che la stessa Corte, in un caso in cui il richiedente era stato condannato per reati in materia di evasione dell'IVA, aveva già affermato che è illegittima la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio
disposta per un reato non ostativo, "sul semplice presupposto che il richiedente sia stato in passato condannato per un reato in materia di evasione dell'imposta sul valore aggiunto, giacché, anche dopo l'entrata in vigore del d.p.r. n. 115 del 2002, la ratio della esclusione è riferita ai reati oggetto del procedimento per la quale è chiesta l'ammissione al patrocinio". Secondo una corretta interpretazione dell'art. 91 - scrive la Corte - "deve, quindi, concludersi nel senso che l'esclusione del gratuito patrocinio interviene solo se per il reato ostativo il richiedente risulti indagato o imputato nel procedimento nell'ambito del quale il beneficio è stato richiesto".

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: