La Corte di Cassazione (sentenza n. 16802/2009) ha ricordato che, in materia di separazione o divorzio, la finalità del provvedimento di assegnazione della casa familiare è esclusivamente quella della tutela della prole, perchè risponde "all'esigenza di garantire l'interesse dei figli alla conservazione dell'ambiente domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si esprime e si articola la vita familiare". Se è vero, annota la Corte, "che la concessione del beneficio presenta indubbi riflessi economici, nondimeno l'assegnazione della casa familiare
non può essere disposta al fine di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, alla cui garanzia è unicamente destinato l'assegno di mantenimento". Resta quindi requisito imprescindibile per un provvedimento di questo tipo l'affidamento dei minori o la convivenza con maggiorenni non autosufficienti. Se così non fosse, spiegano i giudici di Piazza Cavour, sarebbe "a rischio la legittimità costituzionale del provvedimento, che, non risultando modificabile a seguito del raggiungimento della maggiore età e dell'indipendenza economica da parte dei figli, si tradurrebbe in una sostanziale espropriazione del diritto di proprietà, praticamente per tutta la vita del coniuge assegnatario, in danno del contitolare. Se peranto i figli si sono allontanati dalla casa coniugale viene meno la ragione dell'applicazione dell'istituto in questione, che non può neanche trovare giustificazione nella circostanza che il coniuge già affidatario sia comproprietario dell'immobile in questione.

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