La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 17857/02) ha affermato che l'appartenenza di un cittadino extracomunitario all'etnia Rom non costituisce una eccezione alla regola che prevede il permesso di soggiorno per rimanere in Italia. Di conseguenza, le norme che regolano l'immigrazione di cittadini extracomunitari in Italia si applicano anche ai nomadi di etnia Rom, i quali, per avere diritto a restare nel territorio italiano, devono ottenere il permesso di soggiorno. Infatti, in base all'attuale legislazione nazionale in materia, ed in mancanza di una normativa comunitaria che regoli lo status dei nomadi, deve escludersi l'esistenza di uno statuto dei nomadi di etnia Rom nell'ambito dei Paesi aderenti all'Unione: pertanto, non vi è ragione per escludere l'applicabilità a tali soggetti delle norme dirette ad assicurare tutela delle condizioni di vita di coloro che abbiano un titolo per la permanenza ed il soggiorno nello Stato.

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