La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 16795/2009) ha stabilito che "una mera espressione di volontà dei genitori, una ‘speranza' di recupero delle capacità genitoriali non è sicuramente idonea al superamento dell'abbandono" Gli Ermellini hanno infatti evidenziato che "l'art. 8 l. n. 194, definendo l'abbandono di minore, come privazione di ‘assistenza morale e materiale da parte dei genitori (o dei parenti tenuti a provvedervi)', costituisce sostanzialmente una norma in bianco, nella quale peraltro la giurisprudenza (e segnatamente quella di questa Corte) è pervenuta a risultati sostanzialmente univoci".
"Soccorre -continua la Corte-, ancora una volta, il richiamo ai principi costituzionali: l'art. 30 Cost. indica l'obbligo (prima ancora che il diritto) dei genitori di educare, istruire, mantenere i figli, e il principio costituzionale trova riscontro nell'art. 147 c.c., là dove si precisa che i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli. E' necessario da un lato trasmettere al minore, con l'educazione e l'istruzione, i valori necessari per fargli progressivamente acquistare le capacità e posizioni proprie di ogni membro della collettività: a svolgere tale alta e delicatissima funzione la famiglia non è lasciata da sola (…); essa ha comunque un ruolo preminente ed insostituibile.
Ma è pure indispensabile provvedere anche finanziariamente al soddisfacimento dei bisogni del minore e alle sue esigenze di crescita: si tratta evidentemente di un compito assai complesso ed articolato, ben più ampio di quella minima prestazione di cure che serve a mantenere in vita il soggetto. E' evidente peraltro che non ogni irregolarità o ritardo nell'adempimento dei doveri genitoriali potrebbe dar luogo ad adozione; varie possono essere le misure previste, da quelle amministrative di aiuto e sostegno alla famiglia, all'affidamento familiare, dalla decadenza o limitazione della potestà, con o senza allontanamento del minore o del genitore, fino all'adozione legittimante. (…). E va precisato che solo all'interesse del minore deve farsi comunque riferimento; non si sanziona il comportamento del genitore, ma ci si deve preoccupare esclusivamente di eliminare le conseguenze che tale comportamento determina o potrebbe determinare sullo sviluppo della personalità del fanciullo".

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