Con decreto 23 giugno 2009 n.147 pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 27 giugno scorso sono state introdotte nuove disposizioni in relazione al modello e alle caratteristiche di sicurezza del passaporto ordinario elettronico. In base a tale decreto la domanda di rilascio può essere presentata in Italia alla questura oppure all'ufficio locale distaccato di pubblica sicurezza del luogo in cui il richiedente ha la propria residenza il proprio domicilio
o la propria dimora. La domanda può anche essere presentata, in mancanza dei predetti uffici, al comando locale dei carabinieri o al comune. Chi intende presentare la richiesta all'estero dovrà rivolgersi alla rappresentanze diplomatiche e consolari. La domanda di rilascio dovrà contenere e autocertificare le proprie generalità indicando, tra le altre cose, la statura, il colore degli occhi, lo stato civile, l'eventuale esistenza di procedimenti penali, condanne, multe o ammende non pagate relative a procedimenti penali ed altre informazioni indicate nel decreto. Gli uffici preposti al rilascio dei passaporti dovranno verificare l'identità dell'interessato e acquisire l'impronta del dito indice di ciascuna mano mediante scansione elettronica. Sono esentati dal rilascio delle impronte i minori di 12 anni. Il chip inserito nel passaporto contiene l'immagine del volto le impronte digitali e può garantire l'integrità l'autenticità alla riservatezza dei dati
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Vedi anche:
- Il passaporto
- Passaporto: raccolta di articoli

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