La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 14081/2009) ha stabilito che le indagini della Guardia di Finanza non possono essere ordinate dal Giudice, su richiesta della moglie, se il marito ha presentato in giudizio la documentazione fiscale e le movimentazioni dei conti bancari. Piu' precisamente la Corte ha evidenziato che "anche in materia di separazione dei coniugi deve ritenersi applicabile in via analogica la norma dell'art. 5, comma 9, della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 10 della legge n. 74 del 1987, il quale prevede, in tema di riconoscimento e quantificazione dell'assegno divorzile
, che ‘in caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi e patrimoni dei coniugi e sul loro effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria' (…). Peraltro l'esercizio di tale potere rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che non è tenuto ad avvalersene ove ritenga provata compiutamente 'aliunde' la situazione economica delle parti (…), ma ove non se ne avvalga non può rigettare le domande per la mancata dimostrazione della situazione economica delle parti". "Nel caso di specie - precisa ancora la Corte -, la Corte di appello ha respinto la richiesta d'indagini a mezzo della polizia tributaria affermando che 'agli atti è allegata una cospicua documentazione costituita: dalle dichiarazioni dei redditi del (…) da cui emerge la sua situazione patrimoniale, anche di natura immobiliare, dal movimento dei conti bancari dello stesso, dallo statuto e dalla situazione patrimoniale della società'. Ha pertanto ritenuto che tale documentazione fosse del tutto sufficiente ‘per una completa conoscenza' della situazione economica del (…)".

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