Se il nipote prova disagio nel frequentare i nonni perchè, "traumatizzato" dal rapporto con i genitori, vede in loro il "riflesso" di mamma e papa', le frequentazioni vanno sospese. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (sentenza 14091/2009) confermando una precedente decisione dei giudici di merito adottata in relazione a una minorenne che era stata affidata, a ritmi alterni, ai nonni paterni e alla madre. Durante la causa di separazione dei suoi genitori, la bambina, dopo la sospensione dei rapporti con il padre, era stata temporaneamente affidata ai nonni e poi riaffidata alla madre. Il padre, spiega la Corte era stato accusato di abusi sessuali nei confronti della figlia ma poi era stato assolto per "per insufficienza e contradditorieta' della prova". I nonni a quel punto si sono rivolti alla Cassazione sostenendo che non c'era motivo perche' non potessero piu' frequentare la bambina. La Suprema Corte ha respinto il ricorso ricordando che il provvedimento della sezione minori della Corte d'appello "pur assolvendo il padre per mancanza e contradditorieta' della prova, lasciava impregiudicata la valutazione dei traumi subiti dalla minore, messi in evidenza dal perito
d'ufficio in relazione alla figura paterna e di riflesso anche nei confronti dei nonni, la cui immagine ella non riusciva a scindere da quella del padre". Nella parte motiva della sentenza la Corte ricorda inoltre che trattandosi di "sospensione delle visiste della minore ai nonni", il "procedimento rientra nella giurisdizione volontaria, in quanto non volto a risolvere un conflitto tra diritti posti su un piano paritario, bensi' preordinato all'esigenza prioritaria di tutela degli interessi del minore". Considerato che alla bambina derivava disagio la vista dei nonni paterni "la cui immagine non riusciva a scindere da quella del padre", la Cassazione ha confermato la sospensione delle frequentazioni.

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