Con la sentenza n. 14125 del 18 giugno 2009, la Sezione Tributaria civile della Corte di Cassazione ha stabilito che a seguito del processo verbale di constatazione i dati raccolti possono essere rielaborati dall'ufficio Iva e dalla rielaborazione può derivare quindi il relativo avviso di accertamento in rettifica, a nulla valendo il "divieto di rettifica in assenza di nuovi elementi", perché "il processo verbale di constatazione non costituisce un provvedimento di rettifica, ma assolve ad una finalità puramente istruttoria, e, pertanto, non preclude all'ufficio la possibilità di autonoma valutazione dei fatti in esso contenuti". Secondo quanto si apprende dalla vicenda il fisco aveva utilizzati i dati emersi dai controlli della guardia di finanza rielaborandoli e per determinare una maggiore imposta. La società aveva eccepito che non essendo emersi nuovi elementi dal p.v.c., l'ufficio aveva emesso un avviso in rettifica nulla in quanto non basato su nuovi elementi. La corte, accogliendo il ricorso dell'agenzia
delle Entrate ha precisato infatti che "la riportabilità delle contestazioni di fatto emerse durante la verifica della guardia di finanza rientra nella normale dinamica dell'attività di accertamento".

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