La Camera ha dato il via libera al disegno di legge sulle intercettazioni telefoniche con 318 si e 224 no. Il provvedimento recante "Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche
" contiene modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni e di pubblicazione di atti del procedimento penale. Secondo il CSM il nuovo provvedimento rischia di ostacolare le attività di polizia e magistratura e di far allungare i tempi dei processi se non addirittura impedirne la celebrazione. IL DDL prevede che si dovrà annotare in apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni
e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni È peraltro vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini. Per questo il tribunale deve disporre che i nomi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni. Per autorizzare le intercettazioni sarà necessario un collegio di tre giudici che dovrà però ravvisare l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza. L'autorizzazione in questo caso è comunque subordinata all'esistenza di motivi che la rendano assolutamente indispensabile per la prosecuzione dell'indagine. Stesso divieto per le videoregistrazioni per le quali occorre il fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove e' disposta si stia svolgendo attivita' criminosa. Il Collegio che autorizza le intercettazioni
deve indicare la durata che non può superare i 30 giorni salvo proroga di altri 15 giorni. La durata delle intercettazioni sale a 40 giorni con proroga di 20 per i reati di mafia o relativi alla criminalità organizzata. Il DDL dispone inoltre che "E' vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto o del relativo contenuto di atti di indagine preliminare nonche' di quanto acquisito al fascicolo del pubblico ministero o del difensore, anche se non sussiste piu' il segreto, fino a che non siano concluse le indagini preliminari, ovvero fino al termine dell'udienza preliminare". Il provvedimento passa ora all'esame del Senato.
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