Le multe fatte nel centro abitato con l'utilizzo dell'autovelox sono valide e vanno pagate. E ciò anche se non c'è stata la contestazione immediata e persino se manca la documentazione fotografica. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (sentenza 12343/2009) specificando che per poter annullare la contravvenzione occorre dare una "idonea prova del difetto di omologazione o di costruzione, di installazione o di funzionamento del dispositivo di rilevazione della velocita' utilizzato o costituente fonte di prova". La Corte, in particolare, si è occupata del caso di un automobilista multato per eccesso di velocità
nel centro abitato del comune di Vicopisano dove era installato l'autovelox. Non c'era stata nè la contestazione immediata nè la fotografia del mezzo. Il giudice di pace
proprio per questo aveva annullato la multa di 147 euro. Ora la cassazione, che ha accolto il ricorso del comune ha ricordato che "e' legittima la rilevazione della velocita' di un veicolo a mezzo apparecchiatura elettronica, che non rilascia documentazione fotografica ma consente unicamente l'accertamento della velocita' in un determinato momento" e ciò perché resta "affidata all'attestazione dell'organo di polizia stradale addetto alla rilevazione la riferibilita' al veicolo dal medesimo organo individuato, in quanto l'attestazione dell'organo di polizia ben puo' integrare, con quanto accertato direttamente, la rilevazione elettronica attribuendo la stessa ad uno specifico veicolo, risultando tale attestazione assistita da efficacia probatoria fino a querela di falso". Insomma per non pagare la multa c'è solo un modo: dimostrare "il difetto di omologazione o di funzionamento dell'apparecchiatura elettronica".

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