Con la sentenza n. 12680 depositata il 28 maggio 2009, la prima sezione civile Corte di cassazione,, accogliendo l'interpretazione estensiva dell'art.28 del d.lgs.286/1998, che prevede il rilascio del premesso di soggiorno anche per l'acquisto della cittadinanza, ha stabilito che il permesso di soggiorno del cittadino in attesa di cittadinanza si protrae nel tempo per tutta la durata della procedura di riconoscimento permettendo, nel caso di specie, il ricongiungimento familiare di un uomo con la propria moglie, cittadina brasiliana, in attesa della cittadinanza italiana
. La Corte, respingendo il reclamo del Ministero dell'Interno, ha affermato in proposito che "il rigetto dell'istanza del cittadino straniero in sede amministrativa era stato determinato dal fatto che il titolo di soggiorno della moglie, rispetto alla quale era stato chiesto il ricongiungimento, non era compreso tra quelli che a norma dell'art.28 del d.lgs. 286/1998 vi danno diritto". "Tuttavia - continuano i giudici di legittimità - si deve dar seguito all'indicazione estensiva del citato art. 28 (…)" confermata dalla giurisprudenza e dal legislatore (D.P.R. 1999/394) "che ha previsto il rilascio del permesso di soggiorno anche per l'acquisto della cittadinanza - per la duplice considerazione che la condizione del fruitore del permesso di soggiorno
in attesa di cittadinanza (che si protrae nel tempo per tutta la durata della procedura di riconoscimento) risulta più stabile rispetto a tutte le altre ipotesi di permesso, in cui è predeterminato il termine di durata, nonché per l'identità di facoltà riconosciute al fruitore di permesso di soggiorno per motivo familiari (quale sarebbe appunto il cittadino straniero che ha sollecitato il ricongiungimento con la moglie in attesa di cittadinanza) con riferimento a ricongiungimento a coniuge titolare di permesso di soggiorno in attesa di cittadinanza, rispetto alle altre ipotesi in cui l'art. 28 espressamente riconosce allo straniero il diritto al permesso di soggiorno
. Ed infatti il permesso di soggiorno per motivi familiari, come detto non contemplato dall'art.28, co. 1, d.lgs. 286/1998, può essere utilizzato (come quelli per lavoro subordinato o autonomo) per le altre attività consentite (art.6, comma 1, d.lgs. 286/1998) e permette inoltre l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo sicchè, come già espressamente precisato da questa Corte nella sentenza 01/1714, un trattamento giuridico differenziato rispetto a situazioni sostanzialmente identiche si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali (artt. 2 e 3). Da ciò consegue che l'interpretazione estensiva dell'art.28 va condivisa".

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