In tema di previdenza per ingegneri ed architetti, la sola iscrizione alla Cassa in data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 6 del 1981 è condicio iuris, necessaria e sufficiente per la soggezione dell'iscritto al regime transitorio di cui all'art. 25, comma 7, della stessa legge, che conserva il più favorevole requisito assicurativo e contributivo per l'accesso alla pensione di vecchiaia (anzianità minima di venti anni) previsto dalla normativa previgente. (Nella specie il lavoratore ricorrente, iscritto all'Inarcassa, si era visto rifiutare la pensione sul presupposto, ritenuto erroneo dalla S.C., che il medesimo alla data dell'entrata in vigore della legge n. 6 del 1981 non risultasse tra gli iscritti, pur essendolo stato in due distinti periodi, dal 1961 al 1972 e dal 1990 al 1999). La Suprema Corte, con la sentenza n. 13815 del 27 maggio 2008
, torna ad occuparsi, confermando l'orientamento già in precedenza espresso (cfr. cass. Civ. sez. Lav. n. 18532 del 25 agosto 2006) dell'interpretazione della norma di cui all'art. 25 della L. n. 6 del 3 gennaio 1981 comma 7° che prevede, nel disciplinare la decorrenza del nuovo regime pensionistico e le relative norme transitorie, che gli iscritti alla Cassa in data anteriore alla entrata in vigore della legge conservino il diritto alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di 20 anni. Secondo la tesi di Inarcassa, nuovamente respinta dalla Suprema Corte, infatti, il Legislatore, nel riferirsi agli iscritti alla Cassa in data anteriore all'entrata in vigore della legge avrebbe implicitamente richiesto, quale ulteriore presupposto, la costanza dell'iscrizione alla data di entrata in vigore della legge medesima. Secondo tale tesi, dunque, ai fini del mantenimento del requisito d'iscrizione e contribuzione ventennale per la maturazione del diritto a pensione di vecchiaia
(anzichè di quello trentennale introdotto con la L. n. 6 del 1981), non sarebbe sufficiente che il professionista sia stato iscritto, per un determinato periodo, a Inarcassa prima dell'entrata in vigore della legge in quanto sarebbe anche necessaria la permanenza dell'iscrizione al momento dell'entrata in vigore della L. n. 6 del 1981. La Suprema Corte ha osservato come dalla lettura complessiva dell'art. 25 che, come già sottolineato, disciplina, sotto diversi aspetti, il regime transitorio, si può constatare come il Legislatore abbia usato espressioni diverse a seconda che intendesse riferirsi ad un periodo di continuativa iscrizione (così come, ad esempio, nei commi 5 e 6 del medesimo articolo 25) ovvero all'iscrizione come fatto statico storicamente determinato (così come nel successivo comma 7). Ed infatti, nei commi 5 e 6 dell'art. 25 richiamato, la norma parla di iscrizione o di iscrizione continuativa a Inarcassa da una certa data indicando chiaramente la volontà della continuatività dell'iscrizione mentre, ai fini del mantenimento del requisito contributivo e di iscrizione di venti anni, nel comma immediatamente successivo, il Legislatore utilizza una formulazione diversa riferendosi agli iscritti in data anteriore all'entrata in vigore della legge con formulazione dalla quale pare escluso ogni riferimento ad elementi di durata dell'iscrizione medesima. Secondo la Suprema Corte, l'uso della formula "in data" non può, infatti, avere altro significato che di una iscrizione avvenuta in una certa data purchè anteriore alla data di entrata in vigore della legge stessa (in tal senso, Cass n. 13815 del 2008 ha osservato che: "...La lettura che la difesa dell'Inarcassa fa della norma implica che l'espressione "in data anteriore" sia letta come "da data anteriore e fino alla data di entrata in vigore della legge". Se così fosse, la legge avrebbe adoperato la diversa espressione "da una certa data" - come al comma 5 - o "continuativamente dal" - come al comma 6...Si tratta in altri termini di una situazione statica in sè conclusa e non già di una iscrizione perdurante nel vigore della nuova legge"). In conclusione, non è necessaria, al fine di poter godere del più favorevole requisito ventennale per la maturazione della pensione di vecchiaia la continuatività dell'iscrizione al momento dell'entrata in vigore della L. n. 6 del 1981 essendo, al riguardo, sufficiente che sia intervenuta un'iscrizione prima dell'entrata in vigore della Legge stessa anche se tale iscrizione sia successivamente cessata.
Sentenza per esteso:
Cassazione civile sez. lav. 27 maggio 2008 n. 13815
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