Il Garante per la protezione dei dati personali (comunicato pubblicato in G.U. 11.05.2009) ha reso noto di aver stabilito che, a partire dal prossimo anno, lo scontrino fiscale (cd. parlante) che le farmacie rilasciano all'acquisto dei farmaci per poter detrarre la spesa nella dichiarazione dei redditi, non riporterà più il nome del farmaco acquistato. L'Autorità ha infatti chiarito che tale scontrino è in grado di rivelare informazioni sulle patologie delle persone e ciò potrebbe ledere la riservatezza e la dignità del contribuente. L'attività istruttoria svolta dal Garante con l'Agenzia
delle entrate e con i rappresentanti di Federfarma ha permesso di stabilire che il controllo sul farmaco venduto può essere effettuato attraverso l'utilizzo del 'numero di autorizzazione all'immissione in commercio' (AIC) presente sulla confezione. In particolare, il codice alfanumerico, rilevabile anche mediante lettura ottica, consente infatti di identificare in modo univoco ogni singola confezione farmaceutica venduta. I dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati possono essere trattati solo laddove indispensabili per lo svolgimento di attività istituzionali che non possano essere effettuate, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa. Nel provvedimento è quindi stato stabilito che entro il prossimo 1 gennaio, i titolari che emettono scontrini fiscali devono adeguarsi alle indicazioni dell'Agenzia, riportando sugli stessi il numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), oltre al codice fiscale del destinatario, alla natura e alla quantità dei medicinali acquistati.

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