La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Sent. n. 10972/2009) ha stabilito che non sono soggette a tassazione le somme ricevute dal professionista che ha fatto una transazione con l'azienda per mettere fine a una causa nella quale chiedeva i danni all'immagine per essere stato mandato via anticipatamente. Gli Ermellini hanno quindi evidenziato che "questa Corte ha invero più volte affermato, adottando un orientamento che qui va interamente confermato, che l'art. 6, secondo comma, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, nella parte in cui dispone che ‘le indennità conseguite … a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli … perduti', comporta che le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio costituiscono reddito imponibile solo nei limiti in cui abbiano la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (…). L'applicazione in concreto della disposizione di legge citata comporta, quindi, che la questione relativa alla imponibilità delle somme riscosse dal lavoratore a titolo risarcitorio non possa mai prescindere dall'accertamento in ordine alla natura del pregiudizio che l'importo ricevuto ha la funzione di indennizzare, dovendo in particolare il giudicante verificare se la dazione di tali somme trovi o meno la sua causa nella funzione di riparare la perdita di un reddito, potendo soltanto in caso di risposta positiva - e sempre che non si tratti di danni da invalidità permanente o da morte - affermarsi la tassazione della relativa indennità. L'applicazione di tali principi porta a ravvisare nel caso di specie, il denunziato vizio di violazione di legge, per avere il giudice a quo, muovendo da una errata interpretazione dell'art. 6 d.p.r. citato, ritenuto che le indennità che il lavoratore, in questo caso autonomo, riceve, anche in via transattiva, a causa della anticipata cessazione del rapporto di lavoro costituiscono senz'altro reddito imponibile, omettendo completamente di svolgere il necessario accertamento sulla natura e funzione dell'indennità percepita".

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