La Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 10086/2009) ha stabilito che l'accertamento con adesione è intoccabile e che una volta fissato l'importo dell'imposta, non può più essere impugnato dal contribuente né l'atto impositivo iniziale né l'accordo con il fisco. Nel caso di specie, la Corte ha osservato che "è circostanza non contestata, riferita sia in sentenza sia nel ricorso, che ‘le parti hanno sottoscritto in data 15.2.1999 un accordo su un reddito di L. 22.000.000' (dalla sentenza);; pertanto - esclusa in ogni caso la pertinenza dell'articolo 12, D. L.vo n. 218/1997, norma compresa nel Capo III di tale testo legislativo, che non si riferisce alle imposte dirette (interessanti questo giudizio) o all'IVA, bensì alle ‘altre imposte dirette' - occorre aggiungere che neppure può essere utilizzato per la soluzione della controversia il precedente articolo 6, il cui comma 3 dispone (fra l'altro) che siano sospesi, per un periodo di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza di concordato, sia il termine ordinario d'impugnazione dell'atto impositivo sia l'iscrizione a ruolo provvisoria del tributo: questa norma, infatti, contempla esclusivamente l'ipotesi di presentazione dell'istanza di concordato (domanda di accertamento con adesione), e si conclude prescrivendo l'interpretazione univoca che deve essere data al comportamento di chi, dopo aver presentato l'istanza, impugni l'avviso di accertamento o rettifica: in tal caso, l'impugnazione comporta, ex lege, rinuncia all'istanza.
5.2. - Quando invece, come nel caso concreto, l'istanza abbia avuto buon esito, nel senso che il concordato si sia concluso, l'accertamento definito con adesione diventa intoccabile, tanto da parte del contribuente, che non può più impugnarlo, quanto da parte dell'ufficio, che non può integrarlo o modificarlo, come prescrive l'articolo 2, co. 3, dello stesso testo di legge (salve le eccezioni, non ricorrenti nel caso di specie, stabilite dal successivo comma 4)".
La Corte ha infine aggiunto che "tanto premesso, si deve concludere nel senso che, una volta definito l'accertamento con adesione, mediante la fissazione anche del quantum debeatur, al contribuente non resta che eseguire (o, per usare lo stesso termine della legge, ‘perfezionare') l'accordo, versando quanto da esso risulta; essendo normativamente esclusa la possibilità d'impugnare simile accordo e, a maggior ragione, quella d'impugnare l'atto impositivo oggetto della transazione; il quale conserva efficacia, ma solo a garanzia del fisco, finché non sia stata ‘perfezionata' la procedura, ossia non sia stata interamente eseguita l'obbligazione scaturente dal concordato".

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