La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sent. N. 2691/2009) ha stabilito che l'indennità di accompagnamento (prevista dalla L. 11.2.1980 n. 18 in favore di soggetti non deambulanti o non autosufficienti), va riconosciuta anche in caso di ricovero in ospedale pubblico. La Corte ha infatti precisato che "costituisce principio di diritto vivente nella giurisprudenza di questa Corte, quello secondo il quale ai fini del diritto all'indennità di accompagnamento […] rileva esclusivamente il requisito sanitario descritto dall'art. 1 della stessa legge mentre non si richiede anche la condizione del non ricovero dell'inabile in istituto, la quale si pone come elemento esterno alla fattispecie, e non costituisce ostacolo al riconoscimento del diritto all'indennità bensì all'erogazione della stessa per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato a carico dell'erario e non abbisogni dell'accompagnatore".
La Corte ha altresì aggiunto che "il beneficio può spettare all'invalido grave durante il ricovero ove si dimostri che le prestazioni assicurate dall'Ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana e che in tema di indennità di accompagnamento per coloro che subiscono trattamenti di chemioterapia il beneficio può spettare all'invalido grave anche durante il ricovero in ospedale pubblico ove si dimostri che le prestazioni assicurate dall'ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza di vita quotidiana.

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