La Corte di Cassazione (Sent. n. 5001/2009) ha stabilito che, per la determinazione dell'indennizzo in caso di ingiusta detenzione, va riconosciuto anche il periodo di ricovero sofferto in OPG. La Corte ha quindi chiarito che "il legislatore ha espressamente riconosciuto la riparazione e l'applicazione delle stesse regole che riguardano l'inigusta detenzione per cui non si può negare che si debba considerare agli effetti dell'indennizzo il periodo sofferto in OPG" e che "anche se l'art. 273 c.p.p. non richiama la non imputabilitò e l'art. 280 c.p.p. Non richiama il concetto di pericolosità sociale
, l'esigenza cautelare è collegata al pericolo di reiterazione di reati, che è posto alla base anche del concetto di pericolosità sociale di cui all'art. 203 c.p., per cui il collegamento dell'art. 313 c.p.p. con l'art. 314 c.p.p. non può essere escluso, trattandosi in ogni caso di valutare la legittimità della misura sulla base di presupposti simili. In caso contrario, la previsione della riparazione sarebbe priva di applicazioni concrete, il che la renderebbe irragionevole. Anche a non considerare il comma secondo dell'art. 314 c.p.p., in base al primo comma della stessa disposizione la riparazione può essere consentita indipendentemente dell'assoluzione nel merito, secondo la modifica intervenuta con la pronuncia della Corte Costituzionale 11 giugno 2008 n. 219. Ne consegue che certamente sotto tale profilo il diritto va riconosciuto".

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