La Sezione Tributaria Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 4502/2009) ha stabilito che per dedurre i costi, l'azienda deve conservare l'originale o il fax (originale) delle fatture altrimenti il fisco può recuperare le imposte. La Corte ha quindi precisato che "è ben vero che il documento che incorpora la fattura trasmessa a mezzo fax è sostanzialmente una copia dell'originale. Ma è altrettanto vero che l'originale del fax offre maggiori garanzie perché, non può essere frutto di un fotomontaggio, almeno da parte del ricevente. Peraltro, il legislatore, ove mai si fosse trattato di fax trasmesso per mezzo di un personal computer, ha imposto l'obbligo di conservare il supporto elettronico fino al momento della stampa, proprio per evitare il rischio di manipolazioni (a monte come a valle), insito in ogni riproduzione meccanografica non confrontabile con l'originale. L'obbligo di conservare la documentazione originale, previsto dall'art. 22 DPR 600/1973, è norma speciale rispetto al regime ordinario della prova documentale dettato dal codice civile
, che equipara la copia all'originale se non ci sia espressa contestazione sulla conformità (art. 2712 c.c.). La diversità della disciplina trae origine dalla tendenziale indisponibilità del rapporto tributario e del suo regime probatorio. D'altra parte non risulta che il contribuente abbia giustificato in qualche modo il fatto di non aver conservato gli originali (allegando, ad esempio, la distruzione accidentale o per causa di forza maggiore degli originali), sì che la violazione della legge, anche ammesso che le si volesse attribuire un carattere meramente formale, sarebbe comunque sospetta, in relazione al comportamento tenuto dal contribuente. In altri termini, le fotocopie di documenti originali, che non risultino smarrire o distrutte per cause non imputabili al contribuente, non hanno lo stesso valore probatorio degli originali, apparendo anzi come una documentazione sospetta. Specialmente se, come è accaduto nella specie, non sono allegate valide ragioni che giustifichino la mancata esibizione degli originali".

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