L'art. 83-bis,comma 25, del D.L. n. 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ha previsto, nel limite di spesa di 30 milioni di euro, la non concorrenza nella formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi di una percentuale delle somme percepite nel 2008, per prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nel medesimo anno, dai lavoratori addetti alla guida dipendenti dalle imprese autorizzate al trasporto merci. La misura della predetta percentuale, da determinarsi, secondo quanto disposto dal comma 27 del medesimo articolo, con apposito provvedimento del direttore dell' Agenzia delle entrate (di concerto con il Ministero del lavoro) è stata fissata, in data 26 novembre 2008, nella misura del 28% (v. allegato). La norma individua una nuova fattispecie, limitatamente all'anno 2008, di esclusione dalla formazione dell'imponibile fiscale e contributivo che si aggiunge a quelle elencate tassativamente nell'art. 51, comma 2, del TUIR. Pertanto, le somme dovute, per l'anno 2008, alla predetta categoria di lavoratori per le prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nel corso del medesimo anno, non concorrono, nella misura del 28%, alla determinazione del reddito di lavoro dipendente ai fini contributivi . Per quanto riguarda gli adempimenti procedurali si precisa che l'importo esente da contribuzione previdenziale e assistenziale deve essere indicato separatamente nel modello di certificazione unica (CUD) e nella dichiarazione dei sostituti d'imposta (770).
Vedi allegato

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