La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sentenza n. 29008/2008) occupandosi del caso di un lavoratore che nel corso di tre assemblee pubbliche si era lanciato in esternazioni di discredito nei confronti dell'azienda in cui lavorava, ha stabilito che un simile comportamento, quando va oltre il diritto di critica e si traduce in una condotta gravemente offensiva della professionalità dell'azienda, deve essere considerato come una violazione dell'obbligo di fedeltà di cui all'articolo 2105 del codice civile. Tale norma impone al prestatore di lavoro, tra le altre cose, di non divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio. Nel caso esaminato dalla Corte oltretutto le esternazioni del dipendente erano finite sulla stampa locale. Legittimo dunque, secondo gli ermellini il licenziamento deciso dal datore di lavoro essendosi verificata ai sensi del'art. 2119 una causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

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