La Corte di Giustizia (Sentenza n.100/208) ha stabilito che i vettori aerei non possono rifiutare la compensazione pecuniaria dei passeggeri nel caso di cancellazione del volo per problemi tecnici dell'aeromobile. La compensazione può essere evitata solo "se i problemi tecnici derivano da eventi che, per la loro natura o la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo e sfuggono al suo effettivo controllo". Deve trattarsi in sostanza di circostanze eccezionali e tali da non poter essere evitate neppure adottando tutte le misure del caso. Naturalmente si può parlare di compensazione nelle sole ipotesi in cui i passeggeri non siano stati tempestivamente informati della cancellazione del volo. Il caso esaminato dalla Corte è relativo ad una donna che aveva prenotato un volo con l'Alitalia che avrebbe dovuto condurla a Roma per poi prendere un successivo volo per Brindisi. Solo cinque minuti prima dell'ora programmata per il decollo le veniva detto che il volo era stato cancellato. Ne seguiva il trasferimento su un altro aereomobiche per però non arrivava in tempo per la coincidenza per Brindisi. La Corte ha considerato che la cancellazione del volo era dipesa da un guasto di cui la compagnia era già a conoscenza dal giorno prima.
Ingiustificato dunque il rifiuto di corrispondere la compensazione pecuniaria e il rimborso delle spese telefoniche sostenute. La donna dava subito inizio ad un'azione legale che si concludeva con una condanna in primo grado della compagnia di bandiera. Il caso finiva poi alla Corte d'appello civile in materia commerciale di Vienna che, chiamata a pruonunciarsi sulla natura eccezionale delle circostanze che avevano determinato la cancellazione del volo, ha interessato la Corte di giustizia delle Comunità europee affinché interpreti la nozione di "circostanze eccezionali". Come si legge in un comunicato stampa, la Corte ha constatato che "tenuto conto delle particolari condizioni in cui si svolge il trasporto aereo e del grado di sofisticatezza tecnologica degli aeromobili, i vettori aerei devono regolarmente fare fronte, nell'esercizio della loro attività, a svariati problemi tecnici inevitabilmente connessi al funzionamento di tali apparecchi.
Risolvere un problema tecnico causato da una carenza nella manutenzione di un apparecchio deve quindi essere considerato inerente al normale esercizio dell'attività del vettore aereo. Di conseguenza, problemi tecnici emersi in occasione della manutenzione degli aeromobili, o a causa di una carenza di manutenzione, di per sé non possono costituire «circostanze eccezionali». Non si può tuttavia escludere che problemi tecnici rientrino in «circostanze eccezionali», purché essi discendano da eventi non inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo in questione e sfuggano all'effettivo controllo di quest'ultimo". La Corte conclude chiarendo che non tutte le circostanze eccezionali determinano un esonero dalla compensazione e che per questo "spetta a colui che vuole avvalersene dimostrare che, anche mettendo in campo tutti i mezzi di personale, di materiale e di risorse finanziarie di cui disponeva, egli non avrebbe palesemente potuto evitare, se non a pena di acconsentire a sacrifici insopportabili per le capacità della sua impresa nel momento pertinente, che le circostanze eccezionali cui doveva far fronte comportassero la cancellazione del volo. La circostanza che un vettore aereo abbia rispettato i requisiti minimi di manutenzione di un aeromobile non è di per sé sufficiente per dimostrare che tale vettore ha adottato tutte le misure del caso per liberarlo dall'obbligo di pagare una compensazione pecuniaria".

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