La Cassazione chiamata a pronunciarsi sulla validità dei verbali d'accertamento, emessi a seguito delle rilevazioni autovelox, ha affermato che la multa deve ritenersi valida anche quando la firma apposta nel verbale è diversa
La Corte di Cassazione chiamata, ancora una volta, a pronunciarsi sulla validità dei verbali d'accertamento, emessi a seguito delle rilevazioni autovelox, ha affermato (sent. n. 12105/2001) che la multa deve ritenersi valida anche quando la firma apposta nel verbale sia diversa da quella di chi materialmente eseguì la rilevazione.

La Corte ha ritenuto, infatti, che ciò possa accadere in ragione della necessaria informatizzazione del servizio precisando che, in ogni caso, quando si parla di organo accertatore si fa riferimento all'intera organizzazione dell'ufficio cui appartiene l'agente rilevatore.

Ecco il testo della sentenza:

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Sentenza n.12105/2001

ha pronunciato la seguente sentenza sul ricorso proposto da D. avv. P. avverso la sentenza del Pretore di Belluno n.221 del 30.10/06.11.98.

Svolgimento del processo

Con sentenza

30.10/06.11.98 il Pretore di Belluno rigettava il ricorso proposto da D. P. avverso il p.v. di contestazione di eccesso di velocità notificatogli il 22.08.96 per infrazione rilevata dalla polizia stradale in Levego il 05.06.96 mediante autovelox. Secondo il p.v.c., l'autovettura di sua proprietà, pur tenuto conto del margine di tolleranza, circolava ad una velocità di 97 km/h in un tratto di strada nel quale l'ente proprietario aveva imposto il limite di 50 km/h. Il p.v.c. dava atto che l'autovelox
in dotazione consentiva la constatazione della velocità eccessiva solo quando il veicolo si trovava già troppo distante per poter essere fermato in tempo.

Secondo il ricorrente, la ragione addotta non giustificava il differimento, data la possibilità di impiegare due pattuglie, collegate con ricetrasmittente; l'assenza delle firme degli agenti accertatori in calce al p.v.c. costituiva inoltre causa di nullità del verbale, redatto da diverso agente dello stesso ufficio, sulla base della prova fotografica e della relazione dei due agenti accertatori.

Il Pretore disattendeva l'eccezione di nullità per contestazione differita, perché, secondo la giurisprudenza di legittimità, il differimento non costituiva causa di estintiva dell'obbligazione, purché la contestazione risultasse notificata nei termini di legge; rigettava l'eccezione di nullità formale, configurando l'accertamento, sulla base dell'art.385 D.P.R.495/92, come una fattispecie a formazione progressiva.

Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'avv. D. P. avanzando, con atto notificato al Prefetto di Belluno a mezzo del servizio postale in data 21.01.99, quattro motivi di censura.

Si sono costituiti la Prefettura ed il Ministero degli Interni resistendo con atto notificato il 01.03.99.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si sostiene che il Pretore è incorso in violazione del'art.385 del Regolamento, perché la norma prevede che il verbale sia compilato dall'organo accertatore; perché accertamento e contestazione costituiscono attività diverse e debbono quindi formare oggetto di diverso verbale, perché chi ha redatto il p.v. non ha visto nulla e quindi non può descrivere una realtà storica non direttamente percepita.

Con il secondo, correlativamente, si deduce la nullità del medesimo p.v. perché privo della sottoscrizione dell'agente accertatore. In fatto, è pacifico che il rilievo autovelox fu operato dalla pattuglia composta dall'ass.te M. C. e dall'ag.sc. D. P., mentre il p.v. notificato al proprietario del mezzo risulta firmato dall'assistente R. B..

L'art.385 del D.P.R.495/92, nel disciplinare le modalità di contestazione non immediata, prevede che l'organo accertatore compili il p.v.a. e lo trasmetta al comando od ufficio dal quale dipende; che tale p.v.a. rimanga agli atti dell'ufficio, mentre ai trasgressori e responsabili venga notificato "uno degli originali o copia autenticata". Non esiste, quindi, un p.v.c distinto dal p.v.a. e lo conferma il richiamo - in forza del rinvio che l'art.385.4 effettua all'art.383.3 e 383.4 dello stesso Regolamento - ad un unico modello, costituito dall'allegato VI.1 "che fa parte integrante del [presente] Regolamento" e che va utilizzato sia in caso di contestazione immediata, sia in caso di contestazione differita.

Lo conferma l'art.201 C.d.S., in forza del quale va notificato - al trasgressore, per quanto qui interessa - "il" verbale "con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata" e, nel testo di legge, l'impiego dell'articolo "il" costituisce un chiaro riferimento al p.v.a. previsto dall'art.200 e copia del quale è acquisita agli atti dell'ufficio da cui l'accertatore dipende.

Tanto premesso e richiamato quanto ha ritenuto, sul punto, la sentenza 2341/98 di questa Corte (e gli accenni al nuovo C.d.S. che figurano nella sentenza 11949/99, peraltro relativa alla disciplina del vecchio C.d.S.), si deve osservare che la successiva evoluzione giurisprudenziale sia in punto di sottoscrizione del p.v.a. da parte di agente diverso dal materiale accertatore, sia in punto di omessa sottoscrizione da parte dell'accertatore materiale si è orientata a negare l'invalidità, sia in considerazione della necessaria informatizzazione del servizio, che impedisce l'autografia, sia sulla base di una interpretazione del termine "organo accertatore" comprensiva dell'organizzazione dell'ufficio o comando a cui l'agente, fisicamente presente al momento dell'impiego dell'autovelox, appartiene (Cass.6475/2000; 11949/99).

Con il terzo motivo si censura la sentenza per aver ritenuto che la mancata contestazione immediata, anche quando ne sussista la possibilità, non è causa di estinzione della sanzione pecuniaria.

La censura va rigettata, peraltro con diversa motivazione.

L'art.384.1 del Regolamento C.d.S., nell'elencazione esemplificativa delle ipotesi di impossibilità di contestazione immediata, enuncia anche quella dell'accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero anche dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari (ivi, lett.e D.P.R.610/96). Si tratta - così come nelle ipotesi esemplificative sub a, b, c, d dello stesso articolo - di impossibilità non assolute, ma relative, e quindi ovviabili, ma con misura eccedente la normalità del servizio. La possibilità di contestazione immediata può essere utilmente dedotta (Cass.6123/99; 8356/93) quando sussisteva in concreto e cioè nella specifica situazione esaminata. La possibilità di organizzare il servizio di accertamento con un accertatore a monte ed un accertatore a valle, in modo che il secondo, in esito al responso autovelox ottenuto dal primo, possa bloccare il veicolo contravventore e contestare immediatamente l'infrazione - possibilità sulla quale insiste il resistente - va riscontrata caso per caso, in concerto e non in astratto (Cass.10036/00; 2494/01), tenendo conto da un lato la materiale possibilità dell'operazione (alle velocità di 100 km/h un veicolo percorre più di 1,5 km al minuto) e, dall'altro, che non possono censurarsi, in sede giudiziaria, le modalità di organizzazione del servizio, perché rientrano nella discrezionalità amministrativa (Cass.2494/01 già richiamata).

Con il quarto motivo si censura l'attendibilità della velocità rilevata, poiché il verbale non indicava il limite di tolleranza applicato all'apparecchiatura di rilevamento.

La censura va dichiarata inammissibile, perché non corrisponde ad una censura sollevata in sede pretoria.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese che liquida in complessive lire 524.500 di cui lire 500.000 per onorari.


Roma, 9 maggio 2001.

Depositata in Cancelleria il 27 settembre 2001.


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