Ancora un dietrofront della Cassazione che rivede le sue posizioni in tema di prescrizione del danno da incidenti stradali. Le Sezioni Unite della Corte infatti con una decisione di contenuto diametralmente opposto a quella adottata nel 2002 ha stabilito che il risarcimento del danno per lesioni provocate da incidenti stradali è di cinque anni (invece che 2) anche se contro il responsabile del sinistro non sia stata proposta querela e non sia comunque iniziato un procedimento penale. La sentenza (n. 27337/2008
) fornisce una nuova interpretazione dell'articolo 2947 del Codice Civile, norma che disciplina la prescrizione del diritto al risarcimento del danno. L'articolo, con riferimento al danno prodotto dala circolazione di veicoli, stabilisce che il diritto al risarcimento si prescrive in due anni ma se il fatto è considerato dalla legge come reato (come nel caso appunto di leioni alla persona) e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Sino ad oggi, sulla base della decisione del 2002, la mancata presentazione della querela per reati perseguibili a querela di parte comportava la prescrizione biennale. Ora i Giudici del Palazzaccio hanno cambiato rotta ribaltando i principi che le stesse sezioni unite avevano enunciato nella sentenza 5121 del 2002
. Ora in sostanza non serve più la querela per allungare il termine di prescrizione del diritto al risarcimento e questo perchè è lo lo stesso giudice civile a poter accertare in concreto la natura dell'illecito (civile e penale) che ha prodotto il danno alla persona. Ecco il principio enunciato dalla Corte "Nel caso in cui l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato si applica anche all'azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto".
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