La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 42844/2008) ha stabilito che gli avvocati d'ufficio che hanno difeso la parte civile in un processo penale, possono pretendere il pagamento di una parcella superiore rispetto a quanto stabilito dal giudice con la sentenza fermo restando il limite delle tariffe. La Corte ha infatti affermato che "nessuna disposizione di legge è rinvenibile nel senso di vincolare la liquidazione in favore del difensore alla misura fissata dal giudice penale in sentenza. Ed anzi, nel sistema previsto dal T.U. citato (ed anche dalla precedente normativa) esiste una disposizione che è di segno opposto, laddove si precisa, con l'art. 82 sopra già richiamato, che la liquidazione dell'onorario e delle spese in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non possono superare i valori medi tariffari. E' dunque evidente che si può verificare che nella liquidazione effettuata dal giudice penale vengano superati i valori medi, ciò che comporterebbe, se si dovesse ritenere comunque vincolante anche nei confronti del professionista tale liquidazione, un superamento dei limiti del compenso al medesimo dovuto, difficilmente giustificabile".
La Corte ha poi aggiunto che "è altresì evidente la difficoltà, anche dal punto di vista pratico, di coordinare le due liquidazione, per la necessità, come già messo in evidenza il provvedimento impugnato, di un provvedimento a favore del difensore e per la assenza, si ribadisce, di ogni previsione normativa che stabilisca che il giudice penale debba uniformarsi al criterio di cui all'art. 82 del TU. Tali inconvenienti possono essere evitati riconoscendo l'autonomia delle due liquidazioni, secondo un principio che è stato già affermato da questa Corte, con recentissima sentenza
del 2 luglio 2008 n. 26663 […], che ha ritenuto che la disposizione dell'art. 541 cpp, co. 1, è intesa a regolare il regolamento delle spese processuali tra imputato e parte civile, e la condanna concerne il primo in favore esclusivamente del secondo. L'onorario e le spese di cui all'art. 82 dpr n. 115 del 2002 afferiscono invece al rapporto tra il difensore e la parte difesa e vanno liquidati dal magistrato competente ai sensi del precitato testo normativo, con i criteri indicati dallo stesso articolo 82 e quindi con valutazione autonoma di tale giudice rispetto a quella che afferisce al diverso rapporto tra imputato e parte civile".
"Da ultimo - prosegue la Corte - può osservarsi che nella giurisprudenza civile di questa Corte è consolidato il principio che il cliente è sempre obbligato a corrispondere gli onorari e i diritti all'avvocato e al procuratore da lui nominati ed il relativo ammontare viene stabilito dal giudice nei suoi specifici confronti a seguito del procedimento monitorio (art. 636 c.p.c.) o del procedimento previsto dagli artt. 28 e 29 della legge n. 794 del 1942, senza essere vincolato alla pronuncia sulle spese, da parte del giudice che ha definito la causa cui le stesse si riferiscono […]. Principio che, in mancanza di una apposita disposizione in contrario, deve trovare applicazione anche con riferimento al patrocinio statale".

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