Non commette reato l'extracomunitario che riesce ad ottenere piccoli sussidi statali in assoluta buona fede. Lo ha stabilito la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la Sentenza n. 40548/2008 dichiarando inammissibile il ricorso presentato dal PM di un Tribunale. Più precisamente la Corte ha osservato che "il GUP di […] ha sostanzialmente corredato il suo decisum di una doppia motivazione, che tuttavia si presenta non, come di solito accade, in forma paratattica (e dunque alternativa), quanto, piuttosto, ipotattica, nel senso che, premesso che il giudicante ritiene che l'imputata abbia agito in assenza di dolo (e per tale ragione la assolve), lo stesso aggiunge, ad abundantiam che, se anche la […] avesse consapevolmente dichiarato il falso, non di meno il fatto sarebbe penalmente irrilevante, atteso che il sussidio ottenuto non supera la soglia di punibilità prevista dalla legge".
Nel caso di specie, la Corte ha anche aggiunto che "è di tutta evidenza, dunque, che, se la prima motivazione fosse (contrariamente a quanto denunziato col ricorso) immune da vizi logici, il secondo apparato motivazionale sarebbe del tutto irrilevante ai fini del controllo di legittimità. Tale in realtà è il caso in esame, atteso che il giudicante ha posto in rilievo: 1) che la […] si recò all'ufficio postale per incassare il sussidio, in quanto destinataria di una lettera fattale recapitare per iniziativa del Governo, risultando ella aver recentemente partorito, 2) che l'imputata si limitò a compilare un modulo prestampato, riempiendolo con le sue generalità (e sottoscrivendolo), 3) che ella presentò il modulo unitamente a suo documento di identità, dal quale risultava essere cittadini non italiana". Con questa decisione la Corte ha confermato l'assoluzione nei confronti una rumena che aveva incassato il bonus (iniziativa del governo) per la nascita di un figlio.

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