Il marito che si dimette volontariamente dal lavoro deve continuare a mantenere la ex moglie. e ciò anche se ha trovato una nuova compagna dalla quale ha avuto anche dei figli. La Corte di Cassazione (Sentenza n. 22657/2008 della Prima sezione civile) ha infatti respinto il ricorso di un uomo che era stato condannato a versare alla ex moglie una ssegno mensile di 1.500 euro. L'uomo si era dimesso dalla Telecom per cui lavorava ed era andato a vivere con un'altra donna. Dalla nuova relazione era nata anche una figlia e ciò aveva reso impossibile continuare la corresponsione dell'assegno divorzile
di cui era stata chiesta la riduzione. I giudici di merito avevano revocato per l'ex marito solo l'onere di alcune spese accessorie per utenze e spese condominiali legate all'abitazione della ex ma l'assegno divorzile era rimasto invariato. Ricorrendo in cassazione l'uomo aveva lamentato che le decisioni di merito non avevano riconosciuto "implicitamente pari dignita' e tutela patrimoniale alla seconda famiglia, costituita con una moglie casalinga e una figlia minore". Nella parte motiva la Corte osserva che il rapporto di lavoro era stato risolto consensualmente e che non era stata offerta "la prova dell'ineluttabilita' di tale decisione, ne' dall'allegata necessita' di destinare una parte consistente delle somme ricevute dalla Telecom al completamento del periodo necessario per percepire la pensione d'anzianita'". Diverso il caso in cui l'ex marito abbia la possibilità di dimostrare che l'allontanamento dal lavoro è avvenuto per cause da lui indipendenti.

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