Un avvocato era stato rinviato a giudizio nanti il giudice penale per rispondere dei reati di falsità materiale continuata, truffa aggravata ed appropriazione indebita aggravata; per gli stessi fatti il professionista veniva sottoposto, altresì, a procedimento disciplinare in quanto, ad avviso del Consiglio dell'Ordine degli avvocati cui era iscritto l'avvocato imputato, quest'ultimo aveva mantenuto, col compimento dei reati contestategli, un comportamento " lesivo delle prerogative e delle funzioni di appartenere all'ordine forense e non conforme alla dignità e al decoro professionale". Il Consiglio dell'Ordine emetteva provvedimento che radiava dallo il professionista dall'albo, provvedimento confermato dal Consiglio Nazionale Forense in sede di impugnazione avanzata dall'avvocato. Con sentenza del 28 marzo 2006, n. 4893, le SS. UU., in diversa composizione, su ricorso dell'avvocato radiato dall'albo, hanno cassato con rinvio la decisione del CNF sul rilievo che il giudizio disciplinare avrebbe dovuto essere sospeso, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della decisione del giudice penale, dalla quale poteva dipendere l'esito del procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 653 c.p.p., (nel testo modificato dalla L. n. 97 del 2001, art. 1, applicabile ai giudizi in corso, in forza dell'art. 10, della cit. legge); il CNF ha riassunto ex officio il processo e, con decisione depositata l'8 novembre 2007 oggetto dell'odierno ricorso, ha accolto in parte l'impugnazione dell'incolpato, irrogando la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per un anno, in conseguenza della sentenza
penale di assoluzione "perchè il fatto non sussiste", per la maggior parte degli episodi contestati, e perchè "il fatto non costituisce reato", per un episodio di falso materiale. L'interrogativo di fondo è questo. È legittimo che il Consiglio Nazionale Forense, quale Organo giudicante nel procedimento disciplinare riguardante gli avvocati, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Suprema Corte di Cassazione, fissi di ufficio il giudizio di rinvio dinanzi a sé in mancanza di una iniziativa ad hoc delle parti interessate o del P.M., ai sensi della Legge Professionale n. 36 del 1934, artt. 50 e 56, con riferimento all'art. 392 c.p.c. E segg., oppure se tale iniziativa non costituisca violazione di dette norme, in assenza di una disciplina specifica che gli attribuisca tale potere ? La "vecchia" giurisprudenza . La giurisprudenza meno recente che ha affermato il principio della riassumibilità di ufficio del processo disciplinare a carico di avvocati, osservano le S.S. U.U., risulta oggi anacronistica ed in contrasto con il principio del giusto processo e della terzietà del giudice ( ex art.111, 2 comma Cost., ), soprattutto se si considera che questa "vecchia" interpretazione era costruita "sulla base di indici sistematici non determinanti ( notifiche e comunicazioni di ufficio delle decisioni)". Questa Corte inoltre ha già avuto modo di precisare che "Nel giudizio di impugnazione delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense dinanzi alla Corte di Cassazione, contraddittori necessari - in quanto unici portatori dell'interesse a proporre impugnazione e a contrastare l'impugnazione proposta - sono unicamente il soggetto destinatario del provvedimento impugnato, il Consiglio dell'ordine locale che ha deciso in primo grado in sede amministrativa ed il Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione, mentre tale qualità non può legittimamente riconoscersi al Consiglio Nazionale Forense, per la sua posizione di terzietà rispetto alla controversia, essendo l'organo che ha emesso la decisione impugnata" (tra le altre v. Cass. 9075/2003; conf. 18771/2004). Il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n.17938 del 2008: la "nuova" giurisprudenza. La Corte osserva prima di tutto come le norme sul procedimento disciplinare degli avvocati non prevedono una specifica procedura di riassunzione; tuttavia, il R.D. n. 37 del 1934, art. 67, u.c., inserito nel titolo 2^, che reca la disciplina "Dei procedimenti davanti ai Consigli dell'ordine degli avvocati e dei procuratori e davanti al Consiglio nazionale forense. Del ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione", contiene una norma di chiusura, in forza della quale "si osservano, per il rimanente, le disposizioni, in quanto applicabili, del procedimento davanti alla Corte di Cassazione in materia civile". Quindi, conclude la Corte, il modello di riferimento procedurale è quello civilistico/dipositivo. Ecco il principio espresso dalle Sezioni Unite: " la riassunzione del giudizio disciplinare dinanzi al Consiglio nazionale forense a seguito di sentenza di cassazione con rinvio, pronunciata dalle SS.UU. Della Corte Suprema di Cassazione, deve essere fatta ai sensi dell'art. 392 c.p.c., con la conseguenza che l'eventuale riassunzione di ufficio fatta dallo stesso Consiglio nazionale forense è inammissibile e non impedisce l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 393 c.p.c.". Dott. Valter Marchetti, Patrocinatore Legale, Foro di Savona
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