La Cassazione n. 17813/2002 ha stabilito che l'anatocismo si applica anche al patto qualificato come clausola penale
L'art. 1283 (Anatocismo) prevede che "in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi".

La Cassazione (Sentenza 17813 del 13/12/2002) ha ora stabilito che la disciplina dell'anatocismo si applica anche al patto, qualificato dal giudice di merito come clausola penale, con cui le parti, per il caso di ritardo nell'adempimento di obbligazione pecuniaria, stabiliscano siano dovuti interessi e ne determinano la misura.

E' stata così cassata, senza rinvio, una sentenza che, in riferimento ad un patto con cui il debitore si era impegnato a pagare per il caso di mancata restituzione della somma oggetto di obbligazione un interesse annuo del 24% composto, aveva qualificato tale pattuizione come una clausola penale ed aveva escluso che ad essa potesse applicarsi la disciplina dell'anatocismo di cui all'art. 1283 c.c.


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