La Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 1532172008) ha stabilito che l'ICI è dovuta sui fabbricati e ciò anche se questi sono da considerarsi rurali. La ruralità del fabbricato non può essere riconosciuta di nessuna valenza diretta per escludere l'assoggettamento dell'immobile all'imposta. I Giudici di Piazza Cavour, partendo dal principio che 2il regime dell'ICI e delle relative esenzioni non può essere ricavato dalla disciplina normativa regolante l'imposizione diretta, e quindi essenzialmente dal T.U.I.R., bensì dalle disposizioni specificamente inerenti alla stessa imposta comunale sugli immobili" e che "la strumentalità dei fabbricati rispetto all'esecizio dell'agricoltura (…) considerata dal TUIR […] non ha assunto significato in materia di imposta comunale sugli immobili", ha stabilito che "presupposto dell'imposta,come stabilito dal secondo comma dell'art. 1 del D. Lg.vo istituito, è il 'possesso' (a) di 'fabbricati', (b) di 'aree fabbricabili' e (c) di 'terreni agricoli', siti nel territorio dello Stato, 'a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa".
"Per il n. 1 del successivo art. 2, poi - prosegue la Corte - per 'fabbricato' si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto urbano…' e ogni 'unità immobiliare' già iscritta o che, per le sue caratteristiche, deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, quindi, costituisce, per definizione della legge in esame 'fabbricato' assoggettato all'imposta: di conseguenza il 'possesso' di una 'unità immobiliare' da considerare 'fabbricato' (perché iscritta o da iscrivere nel catasto detto) fa sorgere in capo al 'soggetto passivo' (art. 3) l'obbligo di corrispondere l'ICI afferente".

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