Per la Corte Costituzionale (sentenza n. 376/2001), anche gli arbitri rituali possono sollevare incidentalmente questioni di legittimità costituzionale
Anche gli arbitri rituali possono sollevare incidentalmente questioni di legittimità costituzionale.

Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con una recente sentenza (n. 376 del 22 novembre 2001) che richiama un precedente orientamento della stessa Corte, in base al quale, per potersi avere giudizio a quo, è richiesto soltanto l'esercizio di funzioni giudicanti per l'obiettiva applicazione della legge da parte di soggetti che sono posti in posizione super partes.

L'arbitrato, afferma la Corte, è un procedimento disciplinato dal codice di procedura civile che offre le stesse garanzie di contraddittorio e d'imparzialità che sono tipiche della giurisdizione civile ordinaria.

Sotto questo profilo non vi sono, dunque, differenze rispetto al giudizio che si celebra dinanzi agli organi statali della giurisdizione.

Non essendo consentita nel nostro ordinamento l'applicazione di norme di dubbia costituzionalità, anche gli arbitri sono così tenuti ad avvalersi del sistema di sindacato incidentale sulle leggi.


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