La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 13431/08) ha stabilito che "la dichiarazione di addebito della separazione richiede la prova che la irreversibilità della crisi coniugale sia collegabile al comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, sussistendo un nesso di causalità fra di esso e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza".
Gli Ermellini hanno quindi precisato che "la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, essendo invece necessario accertare se tale violazione non sia intervenuta quando si era già maturata ed in conseguenza di una situazione d'intollerabilità della convivenza". Quanto poi all'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, la Corte ha evidenziato che "rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l'addebito della separazione a carico del coniuge responsabile, fermo restando che deve sussistere il nesso di causalità fra l'infedeltà e la crisi coniugale, il quale viene meno ove preesista una crisi già irrimediabilmente in atto".

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