Occorre garantire maggiore rispetto per il tempo libero dei lavoratori. E' quanto afferma la Corte di Cassazione (sentenza 12962/2008) ricordando che anche i lavoratori che non hanno un contratto di lavoro 'part-time' hanno diritto di essere avvisati per tempo dei cambi di turno. Se non si rispetta questa naturale esigenza si finisce per ledere la dignita' del lavoratore tutelata dall'art. 32 della Costituzione. E' stato così accolto il ricorso di un gruppo di conducenti di autobus di una azienda privata che "erano in grado di conoscere preventivamente la turnazione relativa a sole dieci giornate mensili, mentre per le rimanenti 16 giornate venivano a conoscenza del turno assegnato solo il giorno precedente a quello di svolgimento della prestazione lavorativa". Secondo la Corte "anche per i rapporti a tempo pieno, il tempo libero ha una sua specifica importanza stante il rilievo sociale che assume lo svolgimento, anche per il lavoratore a tempo pieno, di attivita' sportive, ricreative, culturali, sociali, politiche, scolastiche...". Il danno lamentato dai lavoratori era sostanziamente quello di non potere organizzare il proprio tempo libero. In primo grado, il Tribunale aveva dato ragione ai lavoratori, mentre la Corte d'Appello aveva ribaltato la decisione sostenendo che trattandosi di rapporti di lavoro " a tempo pieno", nessuna norma di legge o di contratto
prevedeva che i lavoratori dovessero sapere con largo anticipo l'orario dei turni. Di diverso avviso la Corte di Cassazione che, accogliendo il ricorso dei lavoratori, ha ricordato che "anche una comunicazione del turno di lavoro avvenuta soltanto il giorno precedente" puo' rledere la dignita' del lavoratore. E ciò anche se il contratto
prevede il "tempo pieno" posto che "le esigenze di programmabilita' del tempo libero, ravvisate espressamente dal legislatore nell'ambito del rapporto di lavoro part-time, sussistono, anche se in maniera meno pressante, all'interno del rapporto di lavoro a tempo pieno". Spetta ora alla Corte d'appello di restituire ai dipendenti il giusto compenso per "ogni giorno effettivo di turno in disponibilita'" sottratto alle "ore di svago" o, anche, "nel caso in cui non sia prevista una clausola di esclusiva, di un secondo lavoro".

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