Tra le sanzioni disciplinari, la cancellazione è una misura meno rigida rispetto alla radiazione e, pertanto, in caso di cancellazione, non sussiste il requisito del cd. 'tempo minimo' al fine di ottenere la riammissione all'Ordine. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. 11653/2008) precisando che "la norma relativa la decorso di un termine minimo per la reiscrizione all'albo dopo il provvedimento di radiazione non può trovare applicazione, in via di estensione analogica, al caso della cancellazione: la diversità della sanzione considerata dalla legge come meno grave non consente di far riferimento alla stessa disciplina fissata per quella più grave, non esistendo alcuna ragione logica per ritenere che entrambe le fattispecie debbano essere regolate allo stesso modo; né è certamente possibile ritenere in contrasto con la ratio della norma la mancata estensione della disciplina espressamente prevista al caso diverso non contemplato".
La cancellazione dall'albo degli avvocati è una misura disciplinare di fatto meno grave rispetto alla radiazione. Infatti non c'è un tempo minimo per essere riammessi. L'importante è che il professionista abbia tenuto per un lungo periodo una condotta 'specchiatissima e illibata'". La Corte ha poi precisato che "il disposto dell'art. 47 del r.d.l. n. 1578/1933 relativo al termine che deve decorrere dalla sanzione prima della reiscrizione, non trova applicazione per l'ipotesi di cancellazione dall'albo di cui all'art. 40 dello stesso provvedimento normativo, nel testo attualmente vigente. Indipendentemente dalla previsione di un termine minimo, la durata del tempo decorso dalla cancellazione può essere peraltro valutata ai fini dell'apprezzamento della sussistenza del requisito della condotta 'specchiatissima ed illibata' di cui all'art. 17 del medesimo r.d.l.".

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