Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (Sent. 8740/2008) ha stabilito che non sussiste 'mobbing' e/o demansionamento nel caso in cui un Ente pubblico effettui una modifica dell'organico (legittima per il TAR) per cui un lavoratore si trovi ad essere sostituito da un neo-assunto che, per effetto della modifica dell'Ente, si trova a ricoprire un nuovo posto di lavoro con mansioni superiori al lavoratore.
La Corte ha quindi precisato che non vi è demansionamento nel caso in cui un lavoratore venga a trovarsi "in posizione subordinata rispetto a quella di un neoassunto con qualifica superiore" e che "l'art. 52 del d. lgs. n. 165 del 2001, a differenza dell'art. 2103 c.c., infatti, impone nei confronti del prestatore di lavoro pubblico il mantenimento delle mansioni per le quali è stato assunto o di quelle 'considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi', senza dare rilievo a quelle in concreto svolte".
Gli Ermellini hanno quindi precisato che non c'è mobbing solo nel caso in cui tale modifica di posizione non comporti mutamento negli incarichi che debbono quindi rimanere congrui rispetto all'inquadramento del lavoratore e ciò anche se di fatto non si trova più al vertice del settore.

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