Con Sentenza n. 8449/2008 la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito che la convocazione per l'assemblea condominiale consegnata informalmente al congiunto residente del condomino che non vive nell'immobile, è comunque valida se all'interno del condominio si è consolidata una prassi in tal senso e sempre che il regolamento condominiale non imponga un particolare obbligo di forma. Nella fattispecie esaminata dalla Corte, l'avviso di convocazione era stato consegnato, secondo appunto una prassi condominiale alla sorella del condomino che era stata espressamente delegata dal fratello a ricevere tutti gli avvisi di convocazione delle assemblee. Nel corso del processo i testimoni avevano confermato questa prassi per così dire "consolidata" e quindi il Condominio
, per dimostrare la validità della convocazione, doveva solo provare che l'avviso, secondo quella prassi, era giunto nella sfera di conoscibilità del condomino a nulla rilevando se poi vi fosse stata una effettiva consegna. Nella parte motiva la Corte spiega inoltre che: "in materia di condominio degli edifici, per l'awiso di convocazione dell'assemblea, obbligatorio per tutti i condomini ai fini della sua regolare costituzione, non è previsto alcun obbligo di forma che il relativo invito a partecipare debba rivestire, tanto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte e la prevalente dottrina, la comunicazione può essere fatta anche oralmente, in base al principio di libertà delle forme, laddove queste non siano prescritte dalla legge o convenute dalle parti, ai sensi degli arti. 1350 e 1352 e.e. (Cass. 875/1999; Cass. 2450/1994) ovvero, in materia di condominio
, quando tale principio non sia derogato dal regolamento che imponga particolari modalità di notifica, in mancanza delle quali l'assemblea non può essere ritenuta regolarmente costituita (Cass. 1515/1988). Nella stessa sentenza la Corte chiarisce che "qualora sia accertata, in sede di merito, l'esistenza di una prassi (correttamente intesa come regolare ripetersi di comportamenti precedentemente accettati, nello svolgimento di analoghi rapporti) in base alla quale l'avviso di convocazione di assemblea condominiale, destinato ad uno dei condomini non abitanti nell'edificio condominiale, viene consegnato ad altro condomino, suo congiunto, tale prassi, contrariamente a quanto opinato dal giudice di appello, non può ritenersi illegittima" e ciò spiega la Corte in base al principio precedentemente enunciato, "con la conseguenza che l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione al congiunto, deve ritenersi regolare essendo l'atto -recapitato in tal guisa e pervenuto nella sfora di normale ed abituale conoscibilità del destinatario - idoneo a creare nello stesso una situazione giuridica di aggettiva conoscibilità con l'uso della normale diligenza, sua e del consegnatario designato, conforme alla clausola generale di buona fede, che regola i rapporti giuridici intersoggettivi ed impedisce, rendendolo illegittimo ed immeritevole di tutela, ogni abuso di diritto". Su queste basi è stato dunque ritenuto regolare l'avviso di convocazione.

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