La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Sent. 8852/2008) ha stabilito che "se al momento della cessazione dell'attività di impresa non viene depositata alcuna documentazione in ordine alla destinazione dei beni risultanti nella disponibilità della medesima può presumersi la cessione dei medesimi ai sensi dell'art. 2, comma secondo, n. 5 d.P.R. n. 633/1972, salva la prova contraria da fornirsi da parte del contribuente".
La Corte ha precisato che "il sistema fiscale al contribuente, al fine di evitare troppo facili evasioni di imposta a fronte dell'impossibilità o comunque dell'estrema difficoltà per l'ufficio di acquisire la prova di operazioni facilmente occultabili, di tenere traccia della propria attività mediante idonea documentazione, sanzionando la violazione a tale normativa con l'inversione dell'onere probatorio alla luce dell'applicazione del regime delle presunzioni. Ciò avviene per espressa disposizione normativa, ad esempio e proprio in materia di IVA, con il disposto dell'art. 53 d.P.R. n. 633/1972 a mente del quale 'si presumono ceduti, se non risulta che sono stati utilizzati per la produzione, perduti o distrutti, i beni acquistati, importati o prodotto che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività, né presso suoi rappresentanti i presso sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi o depositi dell'impresa'".
I Giudici hanno poi aggiunto che "la presunzione di cessione imponibile può ritenersi implicita nel sistema non solo quando sia positivamente accertata la mancanza di bene ma anche, come nella fattispecie, allorquando esista una divergenza tra la consistenza dichiarata dal contribuente ad una certa data e quella desumibile dalla stessa documentazione relativa alla sua attività successiva, come è avvenuto nella fattispecie in cui, a fronte di una certa consistenza dei beni alla data del 31 dicembre 1992, nessun bene è stato documentato come esistente alla data della cessazione dell'attività".

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