La Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 7734/2008) ha stabilito che, nei giudizi in cui si discute il rimborso dell'IRAP in favore del contribuente, se il Fisco non solleva eccezioni specifiche relative alla provenienza del reddito (in particolare se il reddito deriva da lavoro autonomo o da lavoro di impresa), perde la causa e deve rimborsare l'imposta al contribuente.
I Giudici di Piazza Cavour hanno poi precisato che "l'attività di lavoro autonomo, diversa dall'impresa commerciale, alla luce delle interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 156 del 2001, integra il presupposto impositivo per l'Irap ove si svolga per mezzo di una attività autonomamente organizzata.
In particolare, il requisito organizzativo rilevante, il cui accertamento spetta al giudice di merito, sussiste quando il contribuente, che sia responsabile dell'organizzazione e non sia inserito in strutture riferibili alla responsabilità altrui, eserciti l'attività di lavoro autonomo con l'impiego di beni strumentali, eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività auto organizzata per il solo lavoro personale, oppure si avvalga, in modo non occasionale, del lavoro altrui" e che "è onere del contribuente, che lo chieda, allegare la prova dell'assenza delle condizioni costituenti il presupposto impositivo".

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