Studio Cataldi: notizie giuridiche e di attualità
Home |  Notizie giuridiche |  Notizie di attualità |  Ultima ora

News per il tuo sito Feed rss news Newsgroup Giuridici Consulenza legale Newsletter Giuridica Toolbar Giuridica



Responsabilità medica Infortunistica stradale Diritto Civile Diritto Penale Diritto del Lavoro Diritto Previdenziale Diritto di Famiglia Diritto Commerciale Diritto Costituzionale Diritto Amministrativo Tributario e Fiscale Immigrazione Condominio Tutti gli argomenti



Studi legali Consulenze legali Riviste e portali


Salute e benessere Traduttore Messaggi SMS gratis Biglietti da visita Tutto sul tempo libero»

Cassazione: quando la violazione del dovere di coabitazione è motivo di addebito



rss
Add to Google

inviaInvia a un amico
Proponi su Oknotizie
Aggiungi su Facebook

"In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei medesimi coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, cosicché, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito".
È solo uno dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione in una recente pronuncia (Sent. n. 2740/2008) resa dagli "ermellini" a seguito di un ricorso promosso da una donna alla quale in sede di appello era stata addebitata la separazione per allontanamento dalla casa familiare.
La Corte ha aggiunto che "l'indagine circa l'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e della comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno formare oggetto di apprezzamento senza un raffronto con quella dell'altro, dal momento che solo tale comparazione permette di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano avuto, nelle loro reciproche interferenze, agli effetti della determinazione della crisi matrimoniale" e chiarito che "l'abbandono della casa familiare, in particolare, il quale, ove attuato dal coniuge senza il consenso dell’altro coniuge e confermato dal rifiuto di tornarvi, di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e, conseguentemente, causa di addebito della separazione là dove provoca l'impossibilità della convivenza, non concreta una simile violazione quante volte sia stato cagionato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando risulti intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto, così da non spiegare rilievo causale ai fini della crisi matrimoniale".

(Data: 28/03/2008 - Autore: Silvia Vagnoni)

legge finanziaria 2010 Liberalizzazioni Codice di procedura civile Legge fallimentare Decreto anti crisi 78/09 Bonus famiglia

Raccolta normativa Sentenze Cassazione Codici OnLine Legge Finanziaria Legge finanziaria 2010 Decreto Legge Bersani


Danno biologico Formulari OnLine Ricerca libri giuridici Interessi legali Rivalutazione monetaria Aste giudiziarie Ricerca CAP Numeri telefonici Tesi di laurea Esame avvocato Tariffe avvocati Tutte le risorse»



Ultima ora Legge Finanziaria Giornali e riviste Previsioni Meteo

Lo staff |  Contattaci |  Notizie giuridiche |  Notizie di attualità |  Leggi e sentenze |  Consulenza legale |  Chat line
© Studio Cataldi 2001-2010