"Non sussiste il diritto ad essere mantenuto del figlio maggiorenne, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, il quale abbia in passato iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità, atteso che non può avere rilievo il successivo abbandono dell'attività lavorativa da parte del figlio, trattandosi di scelta che, se determina l'effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non può far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti sono già venuti meno, ferma restando invece l'obbligazione alimentare, ove ne ricorrano le condizioni".
È sulla scorta di tale principio che la Corte di Cassazione (Sent. n. 1761/2008) ha riconosciuto ad un ragazzo maggiorenne, incapace di rendersi economicamente indipendente a causa di condizioni psicologiche aggravate da una pregressa condizione di tossicodipendenza, il diritto a percepire l'assegno alimentare da parte dei genitori.

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