La Corte Costituzionale, con sentenza depositata il 26 novembre n. 477/2002
La Corte Costituzionale, con sentenza depositata il 26 novembre scorso (n. 477/2002) ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4, comma terzo della legge 890/82, nella parte in cui si prevede "che la notifica si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario".

Secondo i Giudici della Consulta, infatti, non è ragionevole far ricadere sul notificante gli effetti di un eventuale ritardo di attività cui sono tenuti altri soggetti come l'ufficiale giudiziario o l'agente postale.

Resta peraltro fermo precisa la Corte - il principio per cui, per il destinatario, il perfezionamento della notificazione avviene "solo alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo".


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