L'apposizione di un breve termine ad un contratto di prestazione d'opera intellettuale complessa integra "una deroga pattizia alla facoltà di recesso" disciplinata dall'art.2237 c.c., fatta salva sempre la possibilità di recesso per giusta causa.
La sentenza del Tribunale di Palermo (n. 3770/2007) affronta la questione relativa alla possibilità di recesso ad nutum del committente da un contratto di prestazione di opera intellettuale complessa nel quale le parti avevano pattuito un breve termine di durata. In particolare, si trattava di un contratto
triennale di consulenza di marketing in favore di una società appena costituita. Il Tribunale ha sottolineato che, nella fattispecie, il contratto prevedeva una prestazione d'opera intellettuale complessa (consulenza di marketing iniziale) che necessitava di un lasso di tempo minimo ragionevole. Il Tribunale ha evidenziato che la durata triennale del contratto poteva considerarsi ragionevole per consentire al consulente di rendere la complessa prestazione d'opera intellettuale concordata, ma che ciò esigeva la stabilità del rapporto durante l'intera vigenza triennale del contratto stesso. Da tali elementi (complessità della prestazione di consulenza, notevole brevità della durata del contratto e conseguente esigenza di stabilità dello stesso), il Tribunale ha correttamente desunto in via interpretativa che i contraenti avessero inteso escludere qualsiasi possibilità di recesso ad nutum. Talchè deve ritenersi che l'apposizione del termine al contratto abbia integrato "una deroga pattizia alla facoltà di recesso" disciplinata dall'art.2237 c.c., fatta salva sempre la possibilità di recesso per giusta causa, che però, nel caso di specie, è stata esclusa dall'enorme incremento di fatturato e l'esponenziale sviluppo economico della società committente negli anni di riferimento.
Avv. Francesco Bianchini
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