"Il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente ex art. 223 del nuovo codice della strada si caratterizza per essere provvedimento amministrativo di esclusiva competenza del prefetto, per avere natura cautelare e per essere necessariamente preventivo rispetto all'applicazione della sanzione accessoria definitiva, nonché strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l'incolumità e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente del veicolo, resosi responsabile di illeciti inerenti alla circolazione, continui nell'esercizio di un'attività - quella di guida - che si palesa potenzialmente pericolosa; tanto che da tale peculiarità di presupposti discende che il periodo di durata della sospensione provvisoria irrogata dal prefetto, qualora successivamente sia irrogata la sanzione amministrativa in sede penale, non può neppure essere imputato
al periodo di durata di esso". Sulla scorta di tali premesse la Corte Cassazione (Sent. n. 19955/2007), pronunciandosi in merito alla "questione del termine entro il quale il provvedimento in discussione debba essere adottato, in difetto di specifica disposizione normativa" - confermando il principio espresso dalle sezioni unite con Sentenza n. 13226 del 3.4.2007 ovvero che "il provvedimento sia da considerare illegittimo ove non sia adottato entro un lasso di tempo da considerarsi ragionevole" - ha ritenuto che la valutazione di un G.d.P. che ne aveva affermato la tardività per essere trascorsi tre mesi di tempo tra la trasmissione del verbale all'Ufficio e l'adozione del provvedimento cautelare di sospensione della patente, oltre che essere apodittica, non aveva tenuto conto "che lo stesso art. 2 della L. 241/90 sul procedimento amministrativo, nella formulazione novellata attualmente in vigore, considera normale per l'adozione di una determinazione da parte della PA il termine di novanta giorni". Pertanto, essendo questo il termine entro il quale il provvedimento in discussione era stato adottato, la Suprema Corte lo ha considerato "ragionevole", con conseguente legittimità del provvedimento stesso e ha accolto il ricorso promosso dalla Prefettura avverso la sentenza
del Giudice di Pace.
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