"Non vi è alcun dubbio che il fornire ad un cliente una pietanza che contiene al suo interno un oggetto quale quello descritto costituisce il reato contestato: è infatti evidente che l'alimento fornito (…) era insudiciato e nocivo, contenendo un corpo estraneo, non commestibile, che ne alterava la igienicità ed era addirittura idoneo, per la sua durezza, a cagionare un danno al consumatore, potendo rompere un dente se masticato o creare difficoltà digestive se ingerito".
Alla luce di tale principio, contenuto in una recente pronuncia della Corte di Cassazione penale (Sent. n. 43840/2007), gli ermellini hanno individuato nella condotta di una ristoratrice l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 5 lett. d) L. 283/62 (divieto di impiego, vendita, detenzione o distribuzione nella preparazione di alimenti o bevande di sostanze alimentari insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione) confermando la pena pecuniaria al pagamento della quale la donna era stata condannata nei precedenti gradi di giudizio.

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: