Non si configura come antisindacale, sanzionabile ex art. 28 della legge 300/70 (statuto dei lavoratori), il comportamento del datore di lavoro che, in occasione di uno sciopero, adibisce il personale dipendente dell'azienda rimasto in servizio alle mansioni proprie dei lavoratori scioperanti. Così ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza 26 settembre 2007, n. 20164. La vicenda ha visto coinvolta un'azienda che, in occasione di uno sciopero
, per continuare l'esercizio della propria attività economica, ha provveduto a sostituire il personale scioperante con altri lavoratori provenienti da altre unità produttive, adibendo alcuni di loro anche a mansioni inferiori, e ciò, per il sindacato avrebbe integrato una condotta antisindacale. Contro l'antisindacalità della condotta dichiarata dal giudice del lavoro e confermata in appello, l'azienda interessata proponeva ricorso per Cassazione. La Corte, aderendo a un precedente indirizzo (Cass. 16 novembre 1987 n. 8401, Cass. 29 novembre 1991 n. 12822, Cass. 4 luglio 2002 n.9709) ha affermato il principio che è legittimo l'utilizzo da parte del datore di lavoro di ogni mezzo legale che, senza impedire od ostacolare l'esercizio del diritto di sciopero
, sia diretto a contenerne le conseguenze sfavorevoli della sospensione dell'attività lavorativa, ammettendo in tale ipotesi l'impiego del personale rimasto in servizio in sostituzione degli scioperanti, con l'assegnazione dello stesso anche a mansioni inferiori. Il Collegio, pertanto, ha accolto il ricorso, anche confermandosi ad un indirizzo più recente (Cass. 9 maggio 2006 n. 10624) secondo cui il diritto costituzionalmente garantito di libera iniziativa economica dell'imprenditore non lede un altro diritto di rango costituzionale, quale diritto di sciopero, quando esso è esercitato per limitare gli effetti negativi dell'astensione dal lavoro sull'attività economica dell'azienda, come nella fattispecie in esame affidando ad altri dipendenti i compiti degli addetti aderenti all'agitazione, senza violare norme poste a tutela di situazioni soggettive dei lavoratori. (Gesuele Bellini - Responsabile della sezione Pubblico Impiego dell'osservatorio)
Corte di Cassazione, Sentenza 26.9.2007 n. 20164 - Gesuele Bellini

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