Lo scorso 30 ottobre il capo del Governo ha firmato il DPCM (in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) dove sono stati stabiliti, per l'anno 2007, l'ingresso di 170 mila lavoratori extracomunitari nel nostro Paese per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo.
Al fine di eliminare i disagi di file interminabili agli uffici postali, le domande potranno essere presentate per via telematica.
La quota, riservata al comparto del lavoro non stagionale, aumenta di 100.000 posti il numero consentito nel 2006 e comprende ben 65.000 ingressi riservati a colf e badanti stranieri non residenti in Italia (20.000 persone in più rispetto all'anno scorso).
Per le altre categorie di lavoratori, il decreto stabilisce 14.200 posti nel settore edile, 1.000 per dirigenti o personale altamente qualificato, 500 per conducenti (con patente europea) nel settore dell'autotrasporto e della movimentazione di merci, 200 nel comparto della pesca marittima e 30.000 negli altri settori produttivi.
E' stato previsto inoltre l'ingresso di 3 mila lavoratori autonomi che potranno avere il permesso di soggiorno, purché siano o ricercatori, o imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia italiana, o liberi professionisti, o soci ed amministratori di società non cooperative, oppure artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati. Il decreto stabilisce, poi, che dovranno essere solo 1.500 i permessi di soggiorno già concessi per motivi di studio ad essere convertiti in permessi per lavoro autonomo; mentre al contrario autorizza la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di 3.000 permessi di soggiorno per studio, 2.500 permessi di soggiorno per tirocinio e 1.500 permessi di soggiorno per lavoro stagionale. Infine, il provvedimento ha stabilito i termini per la presentazione delle domande che decorrono:
a) per i lavoratori provenienti dai Paesi indicati all'articolo 2, dalle ore 8.00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sulla "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana;
b) per i lavoratori provenienti dai Paesi diversi da quelli indicati dall'articolo 2:
1) dalle ore 8.00 del diciottesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, per il settore del lavoro domestico e di assistenza alla persona;
2) dalle ore 8.00 del ventunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, per tutti i restanti settori.
2. Nel limite della quota complessiva di cui all'articolo 1, sono ammesse le domande di nulla osta al lavoro presentate entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.
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