La lettera dell'art. 372 c.p. che identifica il "reato di falsa testimonianza" , prevede espressamente che "chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace , in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni" e da ciò si intuisce che l'interesse tutelato dalla norma in esame riguardi la necessità di garantire, ricorrendo alla tutela della veridicità e della completezza della testimonianza, il "corretto funzionamento dell'attività giudiziaria", poichè le deposizioni testimoniali false o reticenti concorrono a provocare un fuorviamento della decisione (sul punto si vedano in giurisprudenza : Cassazione penale, 12 marzo 1986, (in Cassazione penale 1987, 1332), Cassazione penale 21 marzo 1996, (in Cassazione penale 1997, 2049), Cassazione penale 16 marzo 1998 (in Cassazione penale 1999, 1449), etc. Dato per assodato che l'interesse giuridico tutelato dalla norma in esame sia quello poc'anzi descritto, ne deriva che, come conseguenza logica, che titolare dell'interesse "de quo", e dunque parte offesa, sia l'Amministrazione della Giustizia ovvero lo Stato, e non anche il privato che si ritenga processualmente danneggiato dalla falsa testimonianza
. Non ha avuto quindi dubbi il Giudicante, dopo precisa, puntuale ed intelligente "ricostruzione" dei fatti oggetto di istruttoria dibattimentale, nell'assolvere il rag. Federico Mancuso per l'ingiusta incriminazione ascrittagli e contestata. "Per affermare la falsità della deposizione, in base alla descrizione del fatto contenuta nell'imputazione (ovvero aver visto firmare un contratto), ha sentenziato il Giudicante, occorre dimostrare che: 1. la firma apposta sul documento in questione (contratto di locazione
a favore della badante della titolare dell'immobile) non era di pertinenza di quest'ultima. 2. l'imputato non era presente alla firma dell'atto o comunque non era in grado di vedere la stessa". In sintesi, la contestazione del fatto, così come operata, ha concluso il Giudicante, non trova nell'attività processuale svolta una convergenza indiziaria idonea a ritenere provata la falsità di quanto dichiarato dal Mancuso in sede civile, nei limiti in cui ciò è stato riprodotto nell'imputazione, con conseguente assoluzione dell'imputato come da dispositivo in relazione al reato acrittogli "perchè il fatto non sussiste".
Commento alla sentenza del Tribunale di Bologna No. 3890/06 del 03.10.2007 depositata il 12.10.2007 Delitto di falsa testimonianza ex. art. 372 del c.p.

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