Precisando che deve ritenersi "superata l'opinione secondo la quale la comunione legale fra i coniugi può riguardare solo diritti reali e non anche i diritti di credito", la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 21098/2007), in conformità ai precedenti orientamenti, ha statuito che "i titoli di partecipazione azionaria, così come le quote di fondi di investimento, costituendo componenti patrimoniali aventi un loro valore economico, anche se acquistati con i proventi della propria attività personale nel corso del matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione dei beni
, entrano a far parte della comunione legale, se non ricorra una delle eccezioni alla regola generale dell'art. 177 cod.civ., poste dall'art. 179". I giudici della Corte inoltre hanno puntualizzato che "analoga soluzione (…) deve essere adottata per i titoli obbligazionari acquistati da un coniuge con i proventi della propria attività personale. Ciò in correlazione con la ratio della norma, che è quella di far entrare nella comunione, in linea generale e salvo le specifiche eccezioni, ogni tipo di "bene" che ciascun coniuge acquisti nel corso del matrimonio, e tenuto conto che nella realtà economica moderna i valori mobiliari - tra i quali rientrano i titoli obbligazionari - costituiscono una delle forme più diffuse e significative d'investimento della ricchezza".

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