Il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter 28 settembre 2007) ha reso noto di aver stabilito che non è possibile accedere alle perizie tecniche in presenza di un contenzioso, specie se queste contengono valutazioni che risultino indispensabili o quantomeno influenti nell'esercizio del diritto di difesa.
L'Autorità ha precisato che occorre sempre tutelare il diritto alla difesa delle parti.
Con questa motivazione l'Autorità ha rigettato il ricorso di un singore che aveva avuto solo parziale risposta a una richiesta di accesso rivolta a una compagnia assicurativa. In particolare, il ricorrente chiedeva di conoscere i propri dati personali contenuti nelle copie integrali della perizia tecnica, comprese le valutazioni riservate del medico legale.
Il Garante, in pendenza di giudizio civile, ha riconosciuto le ragioni della Compagnia, ha disposto il differimento dell'accesso dei dati richiesti da parte del ricorrente precisando che tale decisione era stata presa tenendo conto del fatto che tale specifica richiesta avrebbe potuto compromettere il diritto alla difesa della Compagnia.

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